Frode informatica per chi clona il bancomat. Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 17748/11 (il testo è disponibile sul sito di Guida al diritto). La Corte si è trovata alle prese con una vicenda in cui due soggetti, dopo aver clonato alcuni bancomat, avevano provveduto a effettuare diversi acquisti.
La tesi della difesa
La difesa degli imputati era mirata a dimostrare come il capo d'imputazione fosse errato e che quindi non potesse esserci un'equiparazione tra chi clona e gli hacker, perchè chi fa shopping con denaro altrui si limita a introdursi nel sistema, rimanendo ai margini di esso. Tesi che non ha assolutamente convinto i giudici di Cassazione che hanno fornito una risposta in senso assolutamente contrario. Nella specie, infatti, attraverso l'utilizzo di carte falsificate e grazie all'intercettazione dei codici segreti di accesso (i cosiddetti pin) gli imputati sono penetrati abusivamente all'interno dei vari sistemi bancari, alterando i dati contabili mediante ordini abusi di operazioni bancarie di trasferimento fondi. Oltre a ciò gli imputati si erano resi protagonisti di prelievo di contanti presso i servizi di cassa continua.
La frode informatica
I giudici hanno chiarito che si debba applicare la più severa sanzione prevista per le frodi informatiche. Si tratta, infatti, di una condotta per molti versi simile a quella di chi entrato senza diritto in possesso delle cifre chiave e delle password di altre persone utilizzi contrariamente alle norme tali elementi per accedere ai sistemi informatici bancari per operare sui relativi dati contabili e disporre bonifici, accrediti o altri ordini, procurandosi così un ingiusto profitto.
Alterazione del sistema telematico
La sentenza puntualizza, inoltre, che il concetto di alterazione di un sistema informatico o telematico va interpretato in modo assolutamente generico e quindi: «bisogna intendere ogni intervento modificativo o manipolativo sul funzionamento del sistema che viene distratto dai suoi schemi predefiniti in vista del raggiungimento dell'obiettivo - punito dalla norma - di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto con altrui danno».
La tesi della difesa
La difesa degli imputati era mirata a dimostrare come il capo d'imputazione fosse errato e che quindi non potesse esserci un'equiparazione tra chi clona e gli hacker, perchè chi fa shopping con denaro altrui si limita a introdursi nel sistema, rimanendo ai margini di esso. Tesi che non ha assolutamente convinto i giudici di Cassazione che hanno fornito una risposta in senso assolutamente contrario. Nella specie, infatti, attraverso l'utilizzo di carte falsificate e grazie all'intercettazione dei codici segreti di accesso (i cosiddetti pin) gli imputati sono penetrati abusivamente all'interno dei vari sistemi bancari, alterando i dati contabili mediante ordini abusi di operazioni bancarie di trasferimento fondi. Oltre a ciò gli imputati si erano resi protagonisti di prelievo di contanti presso i servizi di cassa continua.
La frode informatica
I giudici hanno chiarito che si debba applicare la più severa sanzione prevista per le frodi informatiche. Si tratta, infatti, di una condotta per molti versi simile a quella di chi entrato senza diritto in possesso delle cifre chiave e delle password di altre persone utilizzi contrariamente alle norme tali elementi per accedere ai sistemi informatici bancari per operare sui relativi dati contabili e disporre bonifici, accrediti o altri ordini, procurandosi così un ingiusto profitto.
Alterazione del sistema telematico
La sentenza puntualizza, inoltre, che il concetto di alterazione di un sistema informatico o telematico va interpretato in modo assolutamente generico e quindi: «bisogna intendere ogni intervento modificativo o manipolativo sul funzionamento del sistema che viene distratto dai suoi schemi predefiniti in vista del raggiungimento dell'obiettivo - punito dalla norma - di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto con altrui danno».
Fonte :
www.ilsole24ore.com
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